Compiti e funzioni della Consigliera di Parità
L’articolo 8 della Legge 125/1991 definisce la figura della Consigliera di parità da un punto di vista istituzionale e il Decreto Legislativo 198/2006 ne definisce i compiti e le funzioni.
La Consigliera di parità intraprende ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
- rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni;
- promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
- promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
- sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità;
- promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
- collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
- diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;
- verifica dei risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive;
- collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali.
Ha anche funzioni relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale, cioè ha facoltà di:
- promuovere e sostenere azioni in giudizio individuali nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; in caso di discriminazioni collettive la titolarità è in capo alla consigliera nazionale e regionale;
- individuare procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni e delle situazioni di squilibrio di genere sui luoghi di lavoro;
- ricorrere innanzi al tribunale su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima;
- intervenire nei giudizi per cause di discriminazione proposte da terzi;
- predisporre, concordare piani antidiscriminatori in caso di procedure conciliative.